E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi al Jobs Act. Le modifiche introdotte entrano in vigore a partire dall’8 ottobre 2016. In particolare è in vigore la comunicazione preventiva obbligatoria che permette l’ annunciata tracciabilità dei voucher per evitarne l’uso fraudolento. Dall’8 ottobre pertanto gli imprenditori che utilizzano i voucher dovranno inviarre la comunicazione preventiva prima dell’inizio di ciascuna prestazione all’Ispettorato nazionale del lavoro. Vi è però una importante distinzione nelle modalità di comunicazione tra imprenditori non agricoli o professionisti e
imprenditori agricoli. Infatti:
1. i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
2. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Fino a quando l’INPS od il Ministero non daranno indicazioni precise al riguardo la strada più cauta si ritiene possa essere quella di utilizzare Fino a quando l’INPS o Ministero non darà indicazioni precise al riguardo la strada più cauta si ritiene possa essere inviare una mail, con posta elettronica certificata alla direzione territoriale del lavoro competente, nella fattispecie per Biella e Vercelli: dtl.biella-vercelli@pec.lavoro.gov.it