La Legge 155/2017 aveva delegato il Governo ad emanare la cd “riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”. L’entrata in vigore del decreto implica importanti modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata la cui attuazione è prevista decorsi diciotto mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con eccezione per alcune norme, le quali entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto steso.
Cosa cambia per le società a responsabilità limitata?
L’art. 379 della riforma modifica i commi 3 e 4 dell’art. 2477 c.c. rubricati “Sindaco e revisione legale dei conti”, e in particolare, introduce l’obbligo della revisione legale dei conti, quando la società abbia “superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti”:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”.
La nuova formulazione della norma, prevede limiti certamente più stringenti rispetto al vecchio dettato, che, a sua volta, prevedeva l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo, al ricorrere dei limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c. (norma in tema di Bilancio in forma abbreviata), ovvero 4.400.000 Euro di attivo dello stato patrimoniale, 8.800.000 Euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni e 50 unità occupate in media durante l’esercizio.
Chi può assumere l’incarico di revisore legale dei conti?
Non vi sono modifiche in riferimento ai soggetti legittimati all’assunzione dell’incarico di revisione legale dei conti. Come prima, potranno assumere l’incarico:
- le società di revisione munite dei requisiti previsti dal D.Lgs 39/2012;
- i professionisti iscritti nel registro regolato dal D.Lgs 39/2012 i quali debbono essere muniti dei requisiti di onorabilità (art. 3 DM 155/2012), della laurea almeno triennale, ed abbiano compiuto il tirocinio triennale e superato l’esame di idoneità professionale così come disciplinati dal D.Lgs. 39/2012.
Il superamento dei nuovi limiti per l’esercizio 2018 rende obbligatorio l’adeguamento dello Statuto?
Si, avendo però tempo fino alla scadenza del termine di nove mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non conformi alle nuove inderogabili disposizioni dell’art. 2477 c.c. E’ comunque consigliabile procedervi nel più breve tempo possibile.
Quando si rende necessaria la modifica dello Statuto?
Qualora lo Statuto della società a responsabilità limitata riporti testualmente i vecchi limiti dell’art. 2435 – bis c.c. (limiti al superamento dei quali la nomina dell’organo di controllo era necessaria), o rinvii genericamente al medesimo articolo. In tali casi è necessario modificare i parametri di nomina, come modificati dall’art. 379 della Riforma, o, preferibilmente, prevedendo una clausola del seguente tenore «La nomina dell’organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata nei casi di obbligatorietà, previsti dalla Legge tempo per tempo vigente». Qualora quindi lo Statuto preveda già tale clausola o una equipollente , la modifica statutaria non si rende necessaria.
È necessario l’intervento del Notaio per la modifica dello Statuto?
Si. La competenza del Notaio in tema di adeguamento dello Statuto della società a responsabilità limitata è esclusiva, e, in seguito alla verbalizzazione assembleare effettuata dal Notaio, il testo aggiornato dello Statuto verrà depositato ai sensi dell’art. 2436 c.c. presso il competente registro delle Imprese.
Qual è il termine di adeguamento dello Statuto di s.r.l.?
Il comma 3 dell’art. 379 della riforma fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio, secondo le indicazioni della Seconda Sottocommissione Giustizia della Camera, non avrebbe infatti garantito adeguata efficacia al progetto di riforma, che comporta anche notevoli ulteriori responsabilità in capo all’organo amministrativo di società a responsabilità limitata.
La società che abbia superato i nuovi limiti normativi solo nell’ultimo esercizio 2018, è obbligata alla nomina già a partire dall’esercizio 2019?
No, in quanto ai fini dell’applicazione delle nuove disposizioni normative, si ha riguardo ai soli due esercizi antecedenti l’entrata in vigore della norma.
Com’è possibile conoscere se lo Statuto sia già adeguato al nuovo testo di Legge?
Al fine di conoscere se il testo statutario vigente sia o meno già rispondente ai nuovi requisiti previsti dalla norma dell’art. 2477 c.c., sarà sufficiente chiedere al proprio consulente fiscale, o, al proprio Notaio di fiducia di visionare il testo. Nel caso in cui non si fosse nel possesso di copia dell’atto costitutivo, o dell’ultimo verbale modificativo dello Statuto, al fine del suo reperimento è possibile richiederla, anche telematicamente, al competente Registro delle Imprese.
Cosa succede se lo Statuto non viene adeguato nei termini previsti dalla Legge?
Qualora lo Statuto non fosse adeguato nei termini di Legge, la società non potrebbe nominare l’organo di controllo, come previsto dal nuovo testo dell’art. 2477 c.c., e, pertanto, violerebbe il comma sesto dell’art. 2477 c.c.; A seguito dell’approvazione del bilancio, debitamente depositato nel Registro delle Imprese, qualsiasi soggetto interessato, nonché il Conservatore del Registro delle Imprese (nuovo soggetto legittimato ai sensi dell’art. 379 della Riforma), possono segnalare il superamento dei limiti al Tribunale competente, sulla base della sede della società, il quale provvederà alla nomina dell’organo di controllo.
Vi è responsabilità degli amministratori in caso di mancata nomina dell’organo di controllo?
Si, nel solco complessivo della Riforma, volta al raggiungimento di un sempre maggior grado di disclosure informativa nei confronti dei terzi, nella redazione dei bilanci sociali, all’art. 2477 c.c. viene aggiunto un settimo comma, secondo il quale in caso di mancata nomina dell’organo di controllo “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 […]”.
Tale previsione, comporta, in caso di mancata rilevazione in assemblea in sede di approvazione del bilancio, da parte degli amministratori, del superamento dei limiti di cui all’art. 2477 co.3, che tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale, possano denunciare il fatto in Tribunale, che, nei casi più gravi, ai sensi dell’art. 2409 co. 4 c.c. può revocare gli amministratori stessi.
Una volta nominato, per quanto tempo è necessario mantenere l’organo di controllo?
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo, con i limiti introdotti dall’art. 379 della Riforma cessa solo quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato uno dei limiti previsti dalla norma, ossia il totale dell’attivo dello stato patrimoniale, i ricavi delle vendite e delle prestazioni o il numero dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Quali sono i costi per la modifica statutaria?
I costi fiscali della verbalizzazione assembleare sono l’imposta di bollo pari ad Euro 156, l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200, ed i diritti dovuti al Registro delle Imprese per Euro 90. A ciò si aggiunge la tassa archivio, pari a 9,10 Euro, oltre ai costi per l’istruttoria delle pratica, quali a titolo esemplificativo, i costi afferenti alle visure in Camera di Commercio oltre, naturalmente, all’onorario per notaio e consulente.