facendo seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 103 del 2022, INPS e Casse professionali hanno aperto le procedure telematiche. I soggetti aventi diritto hanno tempo fino al 30 novembre per presentare la domanda, che è unica sia per il bonus 200 euro che per quello, di importo pari a 150 euro, introdotto dal decreto Aiuti ter per i redditi più bassi. Le richieste saranno accolte fino a raggiungimento del limite delle risorse stanziate e in ordine cronologico di presentazione delle stesse. Come procedere correttamente?
Chi può richiederlo
L’indennità una tantum è prevista a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, ovvero:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
– pescatori autonomi anche associati in cooperative o compagnie e con rapporto di lavoro autonomo;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
– coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
N.B. Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
Requisiti di spettanza
Lavoratori autonomi e professionisti interessati devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i trattamenti di fine rapport e il reddito della casa di abitazione) non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021. Si tratta del dato rilevabile dal modello “Redditi Persone fisiche 2022” al rigo RN1 colonna 1, da cui vanno sottratti i contributi previdenziali obbligatori e l reddito fondiario dell’abitazione principale, riportati al rigo RN 2.
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022. L’indennità una tantum è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con l’indennità di APE sociale;
f) non essere percettore delle prestazioni bonus 200 euro per i dipendenti e bonus 200 euro per i pensionati.
In cosa consiste
L’importo dell’indennità una tantum è pari a:
– 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro;
– 350 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Il bonus non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Come presentare la domanda all’INPS
Il modello di domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” sul l sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza .
La piattaforma consente di monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Si può fare richiesta anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
attraverso gli Istituti di Patronato,
Come detto i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a una Cassa privata la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore deve rilasciare le seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro / oppure un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Presentazione domanda alle casse professionali
I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sono tenuti a presentare la domanda a tali enti nei termini e con le modalità dagli stessi previsti da ciascuno di essi.
In caso di contemporanea iscrizione a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto a:
FASE 1) Indicare la modalità di accredito prescelta, tra bonifico bancario oppure tramite Poste;
FASE 2) dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo o libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro
oppure
e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
FASE 3) confermare l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
N.B. Una volta completata la procedura, il sistema rilascia una ricevuta con indicazione del numero progressive di protocollazione dell’istanza.
Consulenti del Lavoro
I Consulenti del Lavoro possono presentare domanda all’Enpacl dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 alle ore 24:00 del 30 novembre 2022. Le indennità saranno erogate in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio. L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite dall’amministrazione finanziaria. Ai Consulenti del Lavoro residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici esclusivamente a carico di ENPACL con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Ente corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro. L’elenco dei soggetti destinatari di tale indennità viene fornito all’ENPACL dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS. In questo caso non è perciò necessario presentare alcuna domanda.
Commercialisti ed Esperti Contabili
Commercialisti ed Esperti Contabili possono procedere all’inoltro alla CNPADC delle istanze online all’interno dell’area riservata del servizio IUT. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità e del codice fiscale. Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili. È comunque data la possibilità di presentare domanda di indennità una tantum anche ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 30/6/2022 (esclusi dall’indennità una tantum di euro 200 per i pensionati di cui all’art. 32 del D.L. 50/2022) per il cui accoglimento la Cassa fa presente di avere necessità di ulteriori indicazioni.
Avvocati
La Cassa Forense ha predisposto la procedura telematica per la presentazione delle domande. La procedura resterà attiva fino al 30 novembre 2022. Le domande possono essere presentate esclusivamente con procedura telematica, tramite l’accesso alla propria posizione personale sul sito, utilizzando il codice meccanografico ed il pin. Alla domanda devono essere allegati, copia di un documento d’identità e del codice fiscale, come espressamente previsto dal decreto. La domanda non può essere presentata dagli iscritti alla Cassa già pensionati con decorrenza antecedente al 30 giugno 2022 (bonus già liquidati in precedenza) né iscritti alla Cassa che siano, contemporaneamente, iscritti ad una gestione previdenziale INPS (in questo caso la domanda andrà presentata presso quest’ultimo istituto). Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.